06.09.2025 15:30
3 - 0
N.D.

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Cronaca live

Prepartita
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO<br />
letto il reclamo rileva che la società Alife chiede l’applicazione ai danni della società Sesto Campano Calcio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, tra i titolari, il calciatore n. 17 BIANCHI Nicandro che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato. <br />
Tutto ciò premesso,<br />visti ed applicati gli artt. 10, 19 e 21 CGS<br /><br />
D E C I D E<br /><br />
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Alife;<br /><br />
2. di infliggere alla società Sesto Campano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0;<br /><br />
3. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 100;<br /><br />
4. di inibire il dirigente firmatario della distinta di gara SILVESTRI Girolamo (Sesto Campano Calcio) fino a tutto il 24.09.2025;<br /><br />
5. di comminare al calciatore BIANCHI Nicandro (Sesto Campano Calcio) un’ulteriore gara di squalifica. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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